(DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 529)

Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza. 

(GU Serie Generale n.7 del 11-01-1993 – Suppl. Ordinario n. 5)

note: Entrata in vigore del decreto: 26/1/1993

Art. 1.

  1. Il presente decreto disciplina:

    a) l’istituzione, per gli animali, compresi  nell’elenco di cui all’allegato II del Trattato  istitutivo della Comunità  Economica Europea, ed  appartenenti a pecie e razze diverse da quelle regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991,n.30,del relativo libro genealogico, così come definito nell’allegato al presente decreto;

    b) l’istituzione, per le specie e razze autoctone di  cui alla lettera a, che presentino limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell’allegato al presente decreto;

    c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme  stabilite, per ciascuna razza e specie,  dai  relativi  disciplinari  dei  libri genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2;

    d) la commercializzazione degli stessi animali  e  dello  sperma, degli ovuli e degli embrioni  ad  essi  relativi,  secondo  le  norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o dei registri anagrafici, nonché sulla base della apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

     1. I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all’art. 1, lettere a) e b), dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell’agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch’essi con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell’associazione nazionale a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformità delle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.

Art. 3.

     1. I soggetti delle specie e razze di cui all’art. 1, originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l’impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

     2. I soggetti delle specie e razze di cui all’art. 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali, stabiliti con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l’impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ammette alla riproduzione animali in violazione delle prescrizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.

Art. 4.

     1. Il Ministero dell’Agricoltura e delle foreste, su parere dell’Istituto sperimentale per la zootecnia, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 1, comma 1, lettera c) e nei libri genealogici o nei registri anagrafici ad essi relativi, l’impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.

Art. 5.

     1. È consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.

     2. È ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell’agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l’esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse condizioni è ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.

Art. 6.

     1. I disciplinari di cui all’art. 2 attualmente vigenti in materia di istituzione e tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, sono modificati in conformità alla normativa comunitaria ed alle disposizioni di cui al presente decreto.

     2. Con decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle foreste si provvederà al recepimento della normativa tecnica emanata dalla Comunità economica europea in applicazione della direttiva 91/174/CEE. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO

     Libro genealogico

     Per il libro genealogico si intende il libro tenuto da un’associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l’indicazione dei loro ascendenti e delle prestazioni riproduttive e produttive.

      Registro anagrafico

     Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da un’associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l’indicazione dei loro ascendenti, se noti, e delle eventuali prestazioni riproduttive e produttive.

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Per la legislazione italiana la vendita di cani proposti come di “razza”, senza che questa qualità sia attestata da pedigree, è vietata dal decreto legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992

Il pedigree è il certificato di iscrizione a uno dei Registri del Libro genealogico. Viene emesso e stampato esclusivamente nella sede centrale dell’ENCI e viene spedito all’allevatore o alla Delegazione ENCI di competenza territoriale del nuovo proprietario del cucciolo se questo viene indicato all’atto della presentazione della domanda di iscrizione.

 Nel pedigree sono annotati:

  1. i dati anagrafici e identificativi del cane (razza, nome, sesso, data di nascita, colore del mantello, microchip);
  2. il numero d’iscrizione ad uno dei Registri di cui si compone il Libro genealogico;
  3. la genealogia del cane (genitori, nonni, bisnonni e trisnonni);
  4. chi, tra gli antenati, è stato campione di bellezza o di lavoro in Italia o all’estero e ha conseguito risultati in prove, brevetti, selezioni e/o è stato sottoposto a controlli sanitari per le displasie.
  5. i dati anagrafici del proprietario e dell’allevatore;
  6. i diversi passaggi di proprietà avuti del cane.

Altre utili informazioni sul Libro Genealogico (o pedigree) si possono trovare sul sito dell’ENCI (www.enci.it)

Il certificato genealogico garantisce che l’iscrizione del cane sia avvenuta secondo le procedure che scaturiscono direttamente dalla normativa emanata per decreto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.  In caso di smarrimento, l’iscrizione al Libro genealogico tenuto dall’ENCI aiuta la rintracciabilità del cane indipendentemente dalla Regione in cui è stato smarrito. L’allevatore con affisso ENCI si impegna inoltre a far riprodurre cani sani, privi di malattie manifeste o patologie ereditarie.

Un cane sprovvisto di pedigree emanato dall’ENCI non può essere considerato un “cane di razza”, anche se morfologicamente simile e non potrà partecipare alle manifestazioni ufficiali (esposizioni, prove di lavoro, ecc). Sarà inoltre ben difficile che un allevatore accetti di accoppiare il proprio cane con un soggetto di cui si sa poco e su cui non si hanno notizie verificabili circa  la corretta selezione e le origini. I cuccioli eventualmente prodotti non possono inoltre essere automaticamente iscritti al Libro genealogico.

Le tariffe previste per ottenere il pedigree sono riportate in chiaro sul sito ufficiale dell’ENCI (www.enci.it) e non sono certamente elevate. Diffidate dunque di chi vende un cucciolo di razza senza pedigree o con un notevole rincaro se volete il certificato, perché un allevatore serio lo considera parte integrante del prezzo del cucciolo.

Enti selezionatori che tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura appartenenti alle specie Apis mellifera, Cunicola, Avicola, Canina e Felina

Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria. Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente (CREA-AA-BO)

Via di Corticella 133 – 40128 Bologna (BO)

051 353103

api@crea.gov.it ; alboregine.api@entecra.it

Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani (ANCI)

Via L’Aquila, 23/m – 00176 Roma (RM)

06 70307139

Associazione Italiana Allevatori (AIA) Registro Anagrafico delle razze avicole autoctone

Via Tomassetti, 9 – 00161 Roma (RM)

+39 06 854511

Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI)

Viale Corsica 20 – 20137 Milano (MI)

02 70020324

info@enci.it

Associazione Nazionale Felina Italiana (ANFI)

Via Gropello 12 – 10138 Torino (TO)

011 43 44 627

Associazioni Feline Federate (AFeF)

Via Località Vegiose n. 1 – 38034 Cembra (TN)

3441152000

segreteriagenerale@afefonline.it

Associazione Gatti d’Italia (AGI)

Via Fiumazzo 3/1 – Lugo (RA)

331 83 56 226

carmen.gattiditalia@gmail.com

Ente Nazionale Felinotecnica Italiana (ENFI)

Viale di Villa Pamphili, 12 – 00152 Roma (RM)

06 581 7208

amministrazione@enfi.eu

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